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D.P.R. 08/01/2001 n. 416. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa. 7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei princģpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princģpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella Legge medesima. 8. In sede di prima attuazione della presente Legge e nel rispetto dei princģpi, criteri e modalitą di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente Legge, nonchč le seguenti materie a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonchč valutazione del medesimo sistema, di cui alla Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresģ l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universitą, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equitą, solidarietą e progressivitą in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonchč a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ri- cercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 e) procedure per l'accettazione da parte delle universitą di ereditą, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia. 9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. 10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390, č emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima Legge. 11. Con il disegno di Legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente Legge. In sede di prima attuazione della presente Legge, il Governo č delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di Legge, nonchč testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e l 7 e dal presente articolo.". -La Legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, reca: "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998". -Si trascrive il testo del punto 1), dell'allegato 1, della Legge 8 marzo 1990, n. 50: "1) Procedimento per le concessioni e locazioni di beni immobili de maniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici Legge 11 luglio 1986, n. 390." -Il regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, pubblicato nella Gaz zetta Ufficiale 23 novembre 1923, n.275, reca: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilitą generale dello Stato". - Il regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario, reca: "Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilitą generale dello Stato". - Il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1955, n. 62, reca: "Decentramento di servizi del Ministero delle Finanze". -La Legge 11 luglio 1986, n. 390, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1986, n. 170, reca: "Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unitą sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici". -La Legge 1o giugno 1990, n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1990, n. 132, reca: "Estensione dei benefici in materia di concessione o locazione di immobili demaniali previsti dalla Legge 11 luglio 1986, n.390, agli enti a carattere internazionalistico di cui alla Legge 28 dicembre 1982, n. 948". - Il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255, supplemento ordinario, reca: "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza". - Si trascrive l'art. 129 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: "Art. 129 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) (Concessione di strutture appartenenti allo Stato). - 1. Agli enti locali, alle unitą sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con Decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio e dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura recupero di tossicodipendenti, nonchč per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati. 2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture attingendo ai finanziamenti di cui all'art. 128 e nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi. 3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 1, 4, 5 e 6, dell'art. 2 della Legge 11 luglio 1986, n. 390". -La Legge 29 ottobre 1991, n. 358, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1991, n. 264, e successive modificazioni, reca: "Norme per la ristrutturazione del Ministero delle Finanze". - Il Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1992, n. 116, supplemento ordinario, reca: "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle Finanze". - Il Decreto-Legge 23 gennaio 1993, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1993, n. 18, e convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 1993, n. 75, reca: "Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchč altre disposizioni tributarie". -Si trascrive il testo dell'art. 9 del Decreto-Legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 1993, n. 75: "Art. 9. - 1. (Gią abrogato). 2. (Omissis). 3. Al pagamento delle imposte sui redditi, di quelle sostitutive e di quelle straordinarie, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in alternativa alla delega ad una azienda di credito nazionale, possono provvedere presso una azienda di credito con sede all'estero disponendo per un bonifico in lire corrispondente all'ammontare delle imposte dovute in favore di una delle aziende di credito nazionali di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilitą generale dello Stato, approvato con regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. 4. Nel bonifico, da domiciliare presso la sede centrale dell'azienda di credito nazionale, devono essere indicati le generalitą del dichiarante, il codice fiscale, la residenza anagrafica nello Stato estero, il domicilio fiscale in Italia, nonchč la causale del versamento e l'anno di riferimento. 5. Il bonifico costituisce a tutti gli effetti delega irrevocabile di pagamento; dalla data di ricevimento del bonifico decorre per l'azienda di credito nazionale il termine previsto dall'art. 3-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per effettuare il versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. 6. Agli effetti della tempestivitą del versamento da parte dei contribuenti indicati nel comma 3 si ha riguardo alla data del bonifico. 7. Per effetto dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, Decreto-Legge 19 settembre 1992, n.384, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 novembre 1992, n. 438, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati per un periodo fino a dodici mesi continua ad applicarsi nella misura del 30 per cento e il versamento di acconto di cui all'art. 35, del Decreto-Legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 maggio 1976, n. 249, resta determinato al 50 per cento per ciascuna delle scadenze stabilite in ciascun anno. 8. Alla copertura del minor gettito derivante dalla concessione del predetto credito d'imposta, valutato in lire 40 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede riducendo di pari importo il capitolo 5034 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. 9. (Periodo gią soppresso). Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per evitare l'accertamento induttivo di cui all'art. 12 del Decreto-Legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 1989, n. 154, come da ultimo sostituito dall'art. 7 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 4, comma 1, della citata Legge n. 413 del 1991, e all'art. 48, primo comma, quarto periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal medesimo |
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